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Le obbligazioni di che all'articolo precedente potranno essere emesse entro il limite massimo stabilito dall'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474, rapportato allo speciale fondo di garanzia che, in aggiunta al patrimonio dell'Istituto, esistente alla data di pubblicazione della presente legge, le aziende di credito partecipanti dovranno all'uopo costituire presso l'Istituto stesso. L'ammontare del fondo di garanzia di che al comma precedente sara' fissato nello statuto dell'Istituto.
Testo in vigore dal 18 luglio 1961 al 1 gennaio 1994
