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Le obbligazioni di che all'articolo precedente potranno essere emesse entro il limite massimo di che allo articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474, rapportato allo speciale fondo di garanzia che, in aggiunta al patrimonio della Sezione esistente alla data di pubblicazione della presente legge, la Cassa di risparmio delle province lombarde dovra' all'uopo costituire presso la Sezione predetta. L'ammontare del fondo di garanzia di che al comma precedente sara' fissato nello statuto della Sezione.
Testo in vigore dal 17 novembre 1960 al 1 gennaio 1994
