[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]Le Casse marittime per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e delle malattie, di cui all'art. 48, n. 1, del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, sono autorizzate ad esercitare anche l'assicurazione delle malattie degli addetti agli uffici delle Societa' di navigazione e dei loro familiari.

[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[10]Data a Roma, addi' 13 gennaio 1941-XIX

[11]VITTORIO EMANUELE

[12]MUSSOLINI - RICCI - GRANDI - DI REVEL - HOST VENTURI

[13]Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Testo vigente dal 1 aprile 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-01-13;145~art1 · fonte del testo