[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]Le Casse marittime per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e delle malattie, di cui all'art. 48, n. 1, del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, sono autorizzate ad esercitare anche l'assicurazione delle malattie degli addetti agli uffici delle Societa' di navigazione e dei loro familiari.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 13 gennaio 1941-XIX
[11]VITTORIO EMANUELE
[12]MUSSOLINI - RICCI - GRANDI - DI REVEL - HOST VENTURI
[13]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo vigente dal 1 aprile 1941
