[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]Le disposizioni del R. decreto-legge 13 maggio 1937, n. 1691, convertito nella legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 148, concernente il pagamento dei premi di assicurazione sulla vita mediante delega sugli stipendi, sono applicabili, a decorrere dal 10 giugno 1940-XVIII, ai militari ed agli impiegati e salariati di ruolo dello Stato e degli Enti pubblici locali, mobilitati o richiamati a tempo indeterminato o comunque addetti alle Forze armate mobilitate, dovunque siano dislocati.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 7 maggio 1942-XX
[11]VITTORIO EMANUELE
[12]MUSSOLINI - RICCI - TERUZZI - GRANDI - DI REVEL
[13]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo vigente dal 24 giugno 1942
