[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]Le disposizioni del R. decreto-legge 13 maggio 1937, n. 1691, convertito nella legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 148, concernente il pagamento dei premi di assicurazione sulla vita mediante delega sugli stipendi, sono applicabili, a decorrere dal 10 giugno 1940-XVIII, ai militari ed agli impiegati e salariati di ruolo dello Stato e degli Enti pubblici locali, mobilitati o richiamati a tempo indeterminato o comunque addetti alle Forze armate mobilitate, dovunque siano dislocati.

[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[10]Data a Roma, addi' 7 maggio 1942-XX

[11]VITTORIO EMANUELE

[12]MUSSOLINI - RICCI - TERUZZI - GRANDI - DI REVEL

[13]Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Testo vigente dal 24 giugno 1942

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urn:nir:stato:legge:1942-05-07;651~art1 · fonte del testo