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In sede di eventuali varianti ai progetti approvati con gli atti di concessione previsti dal citato articolo 2 della legge 24 dicembre 1959, n. 1145, sara' in facolta' del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, d'intesa con il Ministro per il tesoro, di escludere dal corrispettivo forfettario le quote relative alla deviazione di pubblici servizi, alla espropriazione o acquisto di beni stabili e diritti reali immobiliari, nonche' alla costituzione di servitu', adottando per gli oneri relativi il sistema del pagamento a rimborso di spesa. Sara' altresi' in facolta' dei Ministri predetti di disporre, ove richiesto dal comune di Roma, per una diversa ubicazione del capolinea di piazza Risorgimento.
Testo in vigore dal 4 aprile 1968 al 22 dicembre 2008
