Alla costruzione di un primo gruppo di opere (sede stradale, fabbricati, armamento) sara' provveduto mediante concessioni di sola costruzione, da aggiudicarsi a seguito di appalto-concorso. Le concessioni stesse potranno essere accordate per singoli tronchi, dando comunque la precedenza ai tronchi Termini-San Giovanni e San Giovanni-Osteria del Curato. Il corrispettivo di costruzione verra' determinato a forfait, salva la revisione dei prezzi, dal Ministro per i trasporti, d'intesa con il Ministro per il tesoro, sulla base del costo ritenuto ammissibile dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, e verra' pagato in base a certificati di avanzamento dei lavori, per importi da determinarsi nei rispettivi atti di concessione, o in capitale non differito, entro i limiti degli stanziamenti di cui ad successivo art. 6, o in annualita' posticipate, sempre nei limiti dei suindicati stanziamenti, di numero non superiore a sette. Tali annualita' determinate al tasso ufficiale di sconto aumentato di due punti, ed in ogni caso ad un tasso non superiore al 6,50 per cento, potranno essere messe a disposizione del concessionario per operazioni finanziarie ai sensi dell'art. 35 e seguenti del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 maggio 1971, n. 396

1

La L. 27 maggio 1971, n. 396 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "A parziale modifica del terzo comma dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1959, n. 1145, le eventuali varianti ai progetti di cui agli atti di concessione previsti dal medesimo articolo 2 saranno approvate dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, d'intesa col Ministro per il tesoro, sulla base del parere espresso in linea tecnica ed economica dalla commissione prevista dai commi secondo e terzo dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042".

Testo vigente dal 11 luglio 1971

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 11 luglio 1971

Confronto con la versione in vigore dal 11 gennaio 1960 al 11 luglio 1971.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 27 maggio 1971, n. 396

    La L. 27 maggio 1971, n. 396 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "A parziale modifica del terzo comma dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1959, n. 1145, le eventuali varianti ai progetti di cui agli atti di concessione previsti dal medesimo articolo 2 saranno approvate dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, d'intesa col Ministro per il tesoro, sulla base del parere espresso in linea tecnica ed economica dalla commissione prevista dai commi secondo e terzo dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1959-12-24;1145~art2 · fonte del testo