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Salvo le piu' favorevoli agevolazioni fiscali consentite dalle leggi vigenti, agli alti e contratti occorrenti per l'attuazione delle costruzioni di cui alla presente legge sono estese le norme del testo unico sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165. Il godimento delle agevolazioni accordate dal presente articolo e' subordinato alla condizione che ogni singolo atto contenga la contestuale dichiarazione che esso e' stipulato ai sensi della presente legge.

Testo in vigore dal 13 agosto 1957 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-08-01;687~art4 · fonte del testo