Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 13 agosto 1957 al 22 dicembre 2008. 73 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Salvo le piu' favorevoli agevolazioni fiscali consentite dalle leggi vigenti, agli alti e contratti occorrenti per l'attuazione delle costruzioni di cui alla presente legge sono estese le norme del testo unico sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165. Il godimento delle agevolazioni accordate dal presente articolo e' subordinato alla condizione che ogni singolo atto contenga la contestuale dichiarazione che esso e' stipulato ai sensi della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1957-08-01;687~art4 · fonte del testo