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La spesa di lire 1500 milioni autorizzata dalla presente legge e' iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1956-57 in gestione dell'Amministrazione centrale del Ministero stesso. Le somme non impegnate in detto esercizio sono utilizzabili in quelli successivi. Al pagamento degli acconti alle imprese appaltatrici e alle spese per forniture e lavori in economia il Ministero dei lavori pubblici puo' provvedere con aperture di credito intestate all'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Salerno. Al pagamento dei saldi provvede, invece, l'Amministrazione centrale dei lavori pubblici con mandati a favore dei creditori.

Testo in vigore dal 13 agosto 1957 al 22 dicembre 2008

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