Art. 2
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L'esecuzione delle opere di navigazione interna della idrovia Padova-Venezia sara' affidata in concessione, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, ad un consorzio formato esclusivamente da enti locali. Con lo stesso decreto saranno approvate le convenzioni che disciplineranno i modi, i termini e le condizioni delle opere. Al consorzio indicato nel comma, precedente sara' affidato l'esercizio degli impianti relativi alle opere di navigazione della idrovia in questione. La convenzione per disciplinare i modi, i termini e le condizioni per l'esercizio, nonche' i rapporti tra, il concessionario e l'Amministrazione statale interessata saranno approvate con decreto del Ministro per i lavori pubblici.
Testo in vigore dal 26 febbraio 1963 al 25 maggio 1965
