Art. 2
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L'esecuzione delle opere di navigazione interna della idrovia Padova-Venezia sara' affidata in concessione, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, ad un consorzio formato esclusivamente da enti locali. Con lo stesso decreto saranno approvate le convenzioni che disciplineranno i modi, i termini e le condizioni delle opere. Al consorzio indicato nel comma, precedente sara' affidato l'esercizio degli impianti relativi alle opere di navigazione della idrovia in questione. La convenzione per disciplinare i modi, i termini e le condizioni per l'esercizio, nonche' i rapporti tra, il concessionario e l'Amministrazione statale interessata saranno approvate con decreto del Ministro per i lavori pubblici.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 12 aprile 1965, n.411
1La L. 12 aprile 1965, n.411 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il consorzio previsto dall'art. 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 92, avra' personalita' giuridica. Il suo statuto sara' approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici."
Testo in vigore dal 25 maggio 1965 al 22 dicembre 2008
