L'anticipazione di cui al precedente articolo, aumentata degli interessi relativi al periodo anteriore all'inizio dell'ammortamento, sara' estinta in quindici annualita' uguali comprensive della quota capitale e di quella interessi da calcolarsi al saggio vigente per la concessione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti.

Testo vigente dal 25 giugno 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-05-26;400~art2 · fonte del testo