I sussidi di cui al precedente articolo sono concessi:

  • a)nella misura prevista dalle vigenti disposizioni legislative, per lavori di riparazione di strade comunali e provinciali e di opere idrauliche e per lavori di difesa degli abitati;
  • b)nella misura della meta' della spesa per lavori di riparazione o ricostruzione di acquedotti e di fognature, di pertinenza di Amministrazioni comunali;
  • c)nella misura del terzo della spesa per lavori di riparazione o ricostruzione di chiese parrocchiali o assimilate e di locali pertinenti adibiti ad uso di ministero pastorale e di edifici di pertinenza di istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, direttamente destinati agli scopi istituzionali, nonche' di scuole e case comunali. Nella spesa da assumere a base della concessione del sussidio potra' essere compresa una quota per progettazione, direzione e sorveglianza, in misura non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei lavori e delle espropriazioni.

Testo vigente dal 17 agosto 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-07-29;506~art2 · fonte del testo