I sussidi di cui al precedente articolo sono concessi:
- a)nella misura prevista dalle vigenti disposizioni legislative, per lavori di riparazione di strade comunali e provinciali e di opere idrauliche e per lavori di difesa degli abitati;
- b)nella misura della meta' della spesa per lavori di riparazione o ricostruzione di acquedotti e di fognature, di pertinenza di Amministrazioni comunali;
- c)nella misura del terzo della spesa per lavori di riparazione o ricostruzione di chiese parrocchiali o assimilate e di locali pertinenti adibiti ad uso di ministero pastorale e di edifici di pertinenza di istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, direttamente destinati agli scopi istituzionali, nonche' di scuole e case comunali. Nella spesa da assumere a base della concessione del sussidio potra' essere compresa una quota per progettazione, direzione e sorveglianza, in misura non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei lavori e delle espropriazioni.
Testo vigente dal 17 agosto 1949
