E' autorizzata la spesa di 350 milioni di lire, da stanziarsi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1948-1949, per la concessione di sussidi per riparazione e ricostruzione di opere danneggiate o distrutte dalle alluvioni e frane nell'anno 1948. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 17 agosto 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-07-29;506~art1 · fonte del testo