Il Consorzio autonomo del porto di Genova provvedera' alla progettazione ed esecuzione dei lavori di cui all'art. 1 secondo le norme stabilite nel testo unico approvato col regio decreto 16 gennaio 1935, n. 801, e successive modificazioni. Le somme autorizzate saranno accreditate a favore del Consorzio predetto su di una contabilita' speciale istituita a nome del Consorzio stesso presso la Sezione di tesoreria provinciale di Genova. I prelievi saranno effettuati in base a stati di avanzamento vistati dal revisore tecnico delegato dal Ministro per i lavori pubblici presso detto Consorzio. Il Consorzio presentera' ai Ministero dei lavori pubblici i rendiconti a discarico delle somme da esso prelevate.

Testo vigente dal 8 agosto 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-07-26;840~art2 · fonte del testo