Alla copertura della spesa autorizzata con l'art. 1 sara' provveduto con riduzione dello stanziamento del capitolo 515 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1954-55. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre, con suo decreto, negli stati di previsione del Ministero del tesoro e del Ministero dei lavori pubblici, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Testo vigente dal 20 agosto 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-08-04;725~art3 · fonte del testo