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I fabbricati costruiti ai sensi del precedente art. 1 sono dati in consegna per la gestione all'Istituto autonomo per le case popolari di Napoli che terra' per essi una contabilita' separata. La consegna che dovra' risultare da apposito verbale, sara' effettuata da un funzionario del Genio civile con l'intervento di un funzionario della Intendenza di finanza in rappresentanza del Demanio dello Stato.

Testo in vigore dal 10 aprile 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-03-28;200~art3 · fonte del testo