Art. 4
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 10 aprile 1952 al 22 dicembre 2008. 119 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Gli alloggi costruiti ai sensi della presente legge sono assegnati da una Commissione composta dall'ingegnere capo del Genio civile, che la presiede, e da due funzionari designati rispettivamente dalla Prefettura e dall'Intendenza di finanza, alle famiglie di cui al precedente art. 1, in relazione alla urgenza della loro sistemazione, alle accertate condizioni di ciascun richiedente ed al numero delle persone di famiglia conviventi a carico. Gli assegnatari degli alloggi devono effettivamente occupare gli alloggi stessi entro il termine massimo di un mese dalla data della consegna sotto pena di decadenza. E' fatto ad essi divieto di subaffitto o cessione anche parziale, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma. In caso di inadempienza si puo' far luogo alla revoca dell'assegnazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-03-28;200~art4 · fonte del testo