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Gli alloggi costruiti ai sensi della presente legge sono assegnati da una Commissione composta dall'ingegnere capo del Genio civile, che la presiede, e da due funzionari designati rispettivamente dalla Prefettura e dall'Intendenza di finanza, alle famiglie di cui al precedente art. 1, in relazione alla urgenza della loro sistemazione, alle accertate condizioni di ciascun richiedente ed al numero delle persone di famiglia conviventi a carico. Gli assegnatari degli alloggi devono effettivamente occupare gli alloggi stessi entro il termine massimo di un mese dalla data della consegna sotto pena di decadenza. E' fatto ad essi divieto di subaffitto o cessione anche parziale, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma. In caso di inadempienza si puo' far luogo alla revoca dell'assegnazione.

Testo in vigore dal 10 aprile 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-03-28;200~art4 · fonte del testo