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Gli assegnatari degli alloggi di cui alla presente legge possono chiedere la cessione in proprieta' degli alloggi stessi. Il prezzo della cessione, da determinarsi dal Ministero dei lavori pubblici in base al costo di costruzione, potra' essere corrisposto in 35 rate annuali senza interessi. Gli assegnatari hanno tuttavia il diritto, decorsi dieci anni dall'assegnazione, di pagare in qualsiasi momento la quota di capitale ancora dovuta anche in unica soluzione. La cessione in proprieta' puo' avere luogo solo quando sia stata chiesta dai singoli assegnatari per almeno i sette decimi degli alloggi di ogni fabbricato. Il contratto di compra-vendita sara' stipulato dopo il pagamento dell'ultima rata del prezzo e la gestione dello stabile spetta all'Istituto autonomo per le case popolari di Napoli fino a quando non siano stati stipulati i contratti di vendita per tutti gli alloggi di cui al precedente comma.

Testo in vigore dal 10 aprile 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-03-28;200~art6 · fonte del testo