La somma di cui al precedente articolo sara', accreditata a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova nella contabilita' speciale di cui all'art 2 del decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 710, ed il Consorzio presentera' al Ministero dei lavori pubblici i rendiconti a discarico delle somme da esso previste. I pagamenti avranno luogo previa approvazione da parte del Ministero dei lavori pubblici degli elaborati delle revisioni, sentiti gli organi tecnici consultivi del Ministero medesimo.
Testo vigente dal 10 novembre 1951
