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Per l'esecuzione, a cura e totale carico dello Stato, di opere paravalanghe sulle pendici montane in prossimita' del valico di confine nazionale in comune di Brennero a salvaguardia dell'impianto doganale, delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e degli abitati, e di opere di difesa dalla caduta di valanghe mediante deviazione in galleria della linea ferroviaria Verona-Brennero tra le progressive 228,400 e 229,202 in comune di Brennero, e' autorizzata la spesa di lire 12.000 milioni. L'approvazione dei progetti per l'esecuzione dei lavori equivale a dichiarazione di pubblica utilita' e le relative opere sono considerate indifferibili ed urgenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1. I progetti relativi alle opere di che trattasi devono ottenere il nulla osta del comandante militare territoriale competente.
Testo in vigore dal 17 febbraio 1979 al 22 dicembre 2008
