Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 12 aprile 1958 al 22 dicembre 2008. 94 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: L'ammontare del contributo non puo' superare il limite massimo del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'attuazione delle iniziative programmate e l'esame delle domande e' devoluto ad una apposita Commissione nominata dal Ministro per l'agricoltura e le foreste e composta dal Sottosegretario di Stato che la presiede, da due funzionari amministrativi aventi la qualifica almeno di direttore di divisione, da due esperti designati rispettivamente dalle organizzazioni nazionali della cooperazione legalmente riconosciute. Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario amministrativo che rivesta la qualifica di consigliere di 1ª classe.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-21;290~art2 · fonte del testo