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L'ammontare del contributo non puo' superare il limite massimo del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'attuazione delle iniziative programmate e l'esame delle domande e' devoluto ad una apposita Commissione nominata dal Ministro per l'agricoltura e le foreste e composta dal Sottosegretario di Stato che la presiede, da due funzionari amministrativi aventi la qualifica almeno di direttore di divisione, da due esperti designati rispettivamente dalle organizzazioni nazionali della cooperazione legalmente riconosciute. Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario amministrativo che rivesta la qualifica di consigliere di 1ª classe.

Testo in vigore dal 12 aprile 1958 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-21;290~art2 · fonte del testo