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All'onere di lire 25.000.000 derivante, in ciascuno degli esercizi 1957-58 e 1958-59, dall'attuazione della presente legge, si provvedera' a carico, rispettivamente, del capitolo n. 623 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1957-58 e dello stanziamento del capitolo dello stato di previsione medesimo per l'esercizio 1958-59 destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 12 aprile 1958 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-21;290~art4 · fonte del testo