Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 agosto 1949 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Le somme per il pagamento delle annualita' di cui al precedente art. 1 saranno inscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a decorrere dall'esercizio 1949-50 e fino al 1978-79.
Testo in vigore dal 3 agosto 1949 al 16 dicembre 2010
