Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1949
Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 1949 al 16 dicembre 2010. 71 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Le categorie di opere che possono essere eseguite con le annualita' di cui alla lettera a) dell'art. 1 sono:
tolto: 1) edilizia statale;
tolto: 2) opere marittime;
tolto: 3) opere idrauliche,
tolto: 4) ricostruzione o riparazione di opere distrutte o danneggiate da eventi bellici la cui spesa sia a totale carico dello Stato, a norma delle vigenti disposizioni, anche se da eseguire a cura di enti e di consorzi
tolto: 5) nuovo aeroporto civile di Roma.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1949-07-12;460~art3 · fonte del testo