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Le categorie di opere che possono essere eseguite con le annualita' di cui alla lettera a) dell'art. 1 sono:
- 1)edilizia statale;
- 2)opere marittime;
- 3)opere idrauliche,
- 4)ricostruzione o riparazione di opere distrutte o danneggiate da eventi bellici la cui spesa sia a totale carico dello Stato, a norma delle vigenti disposizioni, anche se da eseguire a cura di enti e di consorzi
- 5)nuovo aeroporto civile di Roma.
Testo in vigore dal 3 agosto 1949 al 16 dicembre 2010
