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Le categorie di opere che possono essere eseguite con le annualita' di cui alla lettera a) dell'art. 1 sono:

  • 1)edilizia statale;
  • 2)opere marittime;
  • 3)opere idrauliche,
  • 4)ricostruzione o riparazione di opere distrutte o danneggiate da eventi bellici la cui spesa sia a totale carico dello Stato, a norma delle vigenti disposizioni, anche se da eseguire a cura di enti e di consorzi
  • 5)nuovo aeroporto civile di Roma.

Testo in vigore dal 3 agosto 1949 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1949-07-12;460~art3 · fonte del testo