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Il Ministro per i lavori pubblici comunichera' alle Camere entro il 31 ottobre 1949 il riparto della spesa di cui al precedente articolo, per categorie di opere e per regioni, senza procedere sino a tale data alla concessione delle opere stesse. Qualora entro il 31 ottobre 1949 il Ministro per il tesoro proponga alle Camere e queste deliberino, per la esecuzione di opere pubbliche di competenza statale, un maggiore stanziamento per l'esercizio finanziario 1949-50, pari in tutto al valore attuale delle annualita' trentennali previste dalla presente legge, il Ministro per i lavori pubblici provvedera' alla esecuzione delle opere di cui al precedente articolo con il sistema dei pagamenti non differiti, anziche' con il sistema della concessione, previsto dagli articoli 1 e 2; se, invece, lo stanziamento sara' parziale, il sistema della concessione prevista digli articoli 1 e 2 rimarra' in vigore soltanto per la differenza.

Testo in vigore dal 3 agosto 1949 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1949-07-12;460~art4 · fonte del testo