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La perdita accertata su ciascuna operazione effettuata con i fondi di cui all'art. 1 della presente legge e' addebitata nella misura del cinquanta per cento della perdita stessa al Tesoro a scomputo del debito capitale per prestiti concessi alle rispettive Sezioni di credito industriale.

Testo in vigore dal 29 maggio 1950 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1950-05-09;261~art10 · fonte del testo