Autorizzazione di nuovi finanziamenti per l'industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare
Art. 10
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 maggio 1950 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
La perdita accertata su ciascuna operazione effettuata con i fondi di cui all'art. 1 della presente legge e' addebitata nella misura del cinquanta per cento della perdita stessa al Tesoro a scomputo del debito capitale per prestiti concessi alle rispettive Sezioni di credito industriale.
Testo in vigore dal 29 maggio 1950 al 22 dicembre 2008
