Art. 8
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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3 versioni dal 1950
Confronto con la versione in vigore dal 9 aprile 1964 al 22 dicembre 2008. 146 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Sui finanziamenti concessi nei limiti della somma di cui ai precedenti articoli 6 e 7, lo Stato concorre con un contributo annuo in misura costante del 3,50 per cento sull'importo iniziale di ciascuno di tali finanziamenti e per la durata massima, di dieci anni. Allo stanziamento della spesa necessaria alla concessione dei contributi previsti dal presente articolo, si fara', fronte annualmente con stanziamenti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro a cominciare dall'esercizio 1950-51 per i contributi di cui all'art. 6, e dall'esercizio 1951-52 per quelli di cui all'art. 7. La spesa complessiva per l'esercizio 1950-51 e' stabilita in lire 400 milioni. Per gli effetti dell'art. 81 della Costituzione tale onere viene fronteggiato mediante riduzione di uguale importo dello stanziamento del capitolo n. 459 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1950-51.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1950-05-09;261~art8 · fonte del testo