Art. 5
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1950
Confronto con la versione in vigore dal 29 maggio 1950 al 22 dicembre 2008. 118 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Entro il limite complessivo delle somme ad esso dovute per interessi di cui ai precedenti articoli, il Ministro per il tesoro e' autorizzato a concorrere nel pagamento degli interessi sui finanziamenti che le Sezioni di credito industriale indicate nell'art. 1 effettueranno alle piccole e medie industrie dell'Italia meridionale ed insulare, ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, nonche' su, quelli previsti dall'art. 6 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482. Le modalita' di concessione di detti contributi, che non potranno superare la misura del quattro per cento annuo per la durata massima di dieci anni, saranno stabilite con successivo decreto da emanarsi dal Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria e commercio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1950-05-09;261~art5 · fonte del testo