Art. 5
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 maggio 1950 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Entro il limite complessivo delle somme ad esso dovute per interessi di cui ai precedenti articoli, il Ministro per il tesoro e' autorizzato a concorrere nel pagamento degli interessi sui finanziamenti che le Sezioni di credito industriale indicate nell'art. 1 effettueranno alle piccole e medie industrie dell'Italia meridionale ed insulare, ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, nonche' su, quelli previsti dall'art. 6 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482. Le modalita' di concessione di detti contributi, che non potranno superare la misura del quattro per cento annuo per la durata massima di dieci anni, saranno stabilite con successivo decreto da emanarsi dal Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria e commercio.
Testo in vigore dal 29 maggio 1950 al 22 dicembre 2008
