Autorizzazione di nuovi finanziamenti per l'industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare
Art. 9
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Ai prestiti concessi dal Tesoro alle Sezioni di credito industriale ed alle operazioni tutte di cui alla presente legge sono estese, per quanto applicabili, le disposizioni, le esenzioni e le agevolazioni previste dal decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive modificazioni ed integrazioni.
Testo in vigore dal 29 maggio 1950 al 22 dicembre 2008
