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Il contributo di cui al precedente art. 1 sara' erogato in base all'importo degli stati di avanzamento dei lavori approvati dall'Ufficio del genio civile di Torino, nell'indicata misura del 25 per cento dell'importo medesimo.
Testo in vigore dal 8 aprile 1954 al 22 dicembre 2008
