La somma di lire 300 milioni che l'art. 1, lettera f), della legge 23 aprile 1949, n. 165, prevede ad interventi per l'incremento e lo sviluppo della viticoltura sono destinati al pagamento di spese e all'erogazione dei contributi per l'istruzione pratica ai contadini, per l'impianto e la conduzione di campi dimostrativi e per iniziative connesse con i miglioramenti di determinate produzioni o pratiche agricole.

Testo vigente dal 16 gennaio 1951

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urn:nir:stato:legge:1950-12-09;1087~art3 · fonte del testo