Art. 3
La somma di lire 300 milioni che l'art. 1, lettera f), della legge 23 aprile 1949, n. 165, prevede ad interventi per l'incremento e lo sviluppo della viticoltura sono destinati al pagamento di spese e all'erogazione dei contributi per l'istruzione pratica ai contadini, per l'impianto e la conduzione di campi dimostrativi e per iniziative connesse con i miglioramenti di determinate produzioni o pratiche agricole.
Testo vigente dal 16 gennaio 1951
