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Per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle Province, ai Comuni ed ai Consorzi di bonifica, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 21 luglio 1960, n. 739, e' autorizzato il limite d'impegno di lire 200 milioni per ciascun esercizio dal 1965 al 1994, di cui lire 100 milioni destinati all'ammortamento dei mutui dei Consorzi di bonifica nei cui bilanci si determini un passivo per effetto dello sgravio.

Testo in vigore dal 17 agosto 1965 al 22 dicembre 2008

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