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E' autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1962-63 al 1964-65, la spesa di lire 150 milioni per la esecuzione, da parte del Ministero del bilancio, di indagini, studi, ricerche scientifiche e statistiche; per la preparazione di documenti, di relazioni e di elaborati, e per la raccolta di elementi, occorrenti ai fini della programmazione della politica nazionale di sviluppo economico-sociale; per le spese di funzionamento e per i compensi ed i rimborsi di spese da corrispondere e i membri di Commissioni e Comitati nominati dal Ministro per il bilancio per le finalita' della presente legge. Per i compiti di cui al comma precedente il Ministero del bilancio puo' avvalersi sia di istituti di ricerche, sia di esperti anche estranei all'Amministrazione. Le misure delle indennita' da corrispondersi ai componenti di Commissioni e Comitati, di cui al primo comma del presente articolo, e dei compensi dovuti agli istituti e agli esperti per gli incarichi previsti dal precedente comma, sono fissate, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge con decreto del Ministro per il bilancio. di concerto col Ministro per il tesoro.
Testo in vigore dal 1 dicembre 1962 al 3 luglio 1965
