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E' autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1962-63 al 1964-65, la spesa di lire 150 milioni per la esecuzione, da parte del Ministero del bilancio, di indagini, studi, ricerche scientifiche e statistiche; per la preparazione di documenti, di relazioni e di elaborati, e per la raccolta di elementi, occorrenti ai fini della programmazione della politica nazionale di sviluppo economico-sociale; per le spese di funzionamento e per i compensi ed i rimborsi di spese da corrispondere e i membri di Commissioni e Comitati nominati dal Ministro per il bilancio per le finalita' della presente legge. ((Per i compiti di cui al comma precedente il Ministro per il bilancio puo' avvalersi di Istituti di ricerca mediante convenzioni da stipularsi con gli Istituti medesimi, di concerto col Ministro per il tesoro. Il Ministro per il bilancio, per detti compiti, puo' avvalersi inoltre, dell'opera di esperti anche estranei all'Amministrazione mediante decreti di conferimento di incarichi di studio, indagini, anche in deroga alle limitazioni di cui a 30, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Le misure delle indennita' da corrispondersi ai componenti di Commissioni e di Comitati, di cui al primo comma del presente articolo, e dei compensi dovuti agli esperti per incarichi previsti dal comma precedente sono fissate con decreto del Ministro per il bilancio, di concerto con il Ministro per il tesoro, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge. Per il pagamento delle spese di funzionamento dei Comitati regionali per la programmazione economica, costituiti dal Ministro per il bilancio, possono essere disposte aperture di credito a favore dei prefetti delle Province in cui hanno sede i Comitati stessi)).

Testo in vigore dal 3 luglio 1965 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 luglio 1965

Confronto con la versione in vigore dal 1 dicembre 1962 al 3 luglio 1965. 28 parole tolte, 126 parole aggiunte.

… le finalita' della presente legge. Per i compiti di cui al comma precedente il tolto: Ministero del aggiunto: Ministro per il bilancio puo' avvalersi tolto: sia di istituti di ricerche, sia aggiunto: di Istituti di ricerca mediante convenzioni da stipularsi con gli Istituti medesimi, di concerto col Ministro per il tesoro. Il Ministro per il bilancio, per detti compiti, puo' avvalersi inoltre, dell'opera di esperti anche estranei all'Amministrazionetolto: . aggiunto: mediante decreti di conferimento di incarichi di studio, indagini, anche in deroga alle limitazioni di cui a 30, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Le misure delle indennita' da corrispondersi ai componenti di Commissioni e aggiunto: di Comitati, di cui al primo comma del presente articolo, e dei compensi dovuti agli tolto: istituti e agli esperti per gli aggiunto: esperti per incarichi previsti dal tolto: precedente comma, sono fissate, aggiunto: comma precedente sono fissate con decreto del Ministro per il bilancio, di concerto con il Ministro per il tesoro, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge tolto: con decreto delaggiunto: . Per il pagamento delle spese di funzionamento dei Comitati regionali per la programmazione economica, costituiti dal Ministro per il bilanciotolto: . di concerto col Ministro per il tesoroaggiunto: , possono essere disposte aperture di credito a favore dei prefetti delle Province in cui hanno sede i Comitati stessi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-11-14;1619~art1 · fonte del testo