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La somma di cui al precedente articolo e' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero della agricoltura e delle foreste ed e' erogata nei limiti e con le modalita' di cui all'articolo 26 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed all'articolo 5 della legge 21 marzo 1953, n. 224. Entro il limite del 5 per cento della somma di cui all'articolo 1 della presente legge, il Ministero della agricoltura e delle foreste e' autorizzato a provvedere, direttamente o per concessione, a studi, rilevazioni e ricerche, anche sperimentali, ai fini dell'attuazione dei compiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948.

Testo in vigore dal 26 maggio 1964 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1964-05-08;311~art2 · fonte del testo