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E' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per provvedere ad oneri generali e di funzionamento degli enti e sezioni di riforma fondiaria, di cui all'articolo 1 della legge 9 luglio 1957, n. 600. La somma di cui al presente articolo e' ripartita tra gli enti e sezioni interessati, con decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro ed e' erogata nei limiti e con le modalita' di cui all'articolo 26 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed all'articolo 5 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Testo in vigore dal 28 febbraio 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;110~art1 · fonte del testo