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Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a concedere, con proprio decreto, la garanzia dello Stato, sui mutui previsti dal precedente art. 1. Gli enti che abbiano ottenuto mutui garantiti dallo Stato, ai sensi del comma precedente, sono tenuti ad affidare il servizio di tesoreria ad una delle Aziende di credito previste dall'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.
Testo in vigore dal 29 agosto 1957 al 22 dicembre 2008
