Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 29 agosto 1957 al 22 dicembre 2008. 91 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Le opere previste dalla presente legge sono dichiarate di pubblica utilita'. Alla esecuzione dei lavori provvedono gli Enti interessati con l'osservanza delle norme vigenti per le opere di conto dello Stato. Le eventuali convenzioni che si rendesse necessario stipulare fra i vari Enti interessati per stabilire le modalita' di erogazione delle somme e per disciplinare quanto altro non contemplato dalla presente legge o da convenzioni esistenti saranno approvate con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per la pubblica istruzione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1957-08-01;743~art3 · fonte del testo