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Le opere previste dalla presente legge sono dichiarate di pubblica utilita'. Alla esecuzione dei lavori provvedono gli Enti interessati con l'osservanza delle norme vigenti per le opere di conto dello Stato. Le eventuali convenzioni che si rendesse necessario stipulare fra i vari Enti interessati per stabilire le modalita' di erogazione delle somme e per disciplinare quanto altro non contemplato dalla presente legge o da convenzioni esistenti saranno approvate con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per la pubblica istruzione.
Testo in vigore dal 29 agosto 1957 al 22 dicembre 2008
