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Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, ed all'articolo 2 della legge 26 luglio 1965, n. 969, sono ulteriormente aumentate in ragione di lire 500 milioni per l'esercizio 1965, di lire 4000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1966 al 1969 e di lire 3500 milioni per l'esercizio 1970, ai fini della concessione del concorso statale sui prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale ai termini e con le modalita' stabilite dall'articolo 2 della predetta legge 14 febbraio 1961, n. 38, a favore delle aziende agricole colpite da eventi dannosi. Le provvidenze di cui al precedente comma possono essere concesse anche alle cooperative che gestiscono impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli, che per effetto degli eventi considerati dalla legge 26 luglio 1965, n. 969, e dalla presente legge, abbiano avuto una riduzione dei conferimenti di prodotto di oltre il 40 per cento.

Testo in vigore dal 11 dicembre 1965 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1965-11-29;1314~art2 · fonte del testo