Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1965
Confronto con la versione in vigore dal 11 dicembre 1965 al 22 dicembre 2008. 104 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle Province, ai Comuni ed ai Consorzi di bonifica, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 21 luglio 1960, n. 739, e' autorizzato il limite di impegno di lire 500 milioni per l'esercizio 1966, di cui lire 200 milioni destinati all'ammortamento dei mutui accesi dai Consorzi di bonifica, fino all'ammontare delle rate per le quali e' stato concesso lo sgravio. Le annualita' occorrenti per l'ammortamento dei mutui di cui al precedente comma saranno stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro a partire dall'anno 1966 e fino al 1995.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1965-11-29;1314~art3 · fonte del testo