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Per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle Province, ai Comuni ed ai Consorzi di bonifica, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 21 luglio 1960, n. 739, e' autorizzato il limite di impegno di lire 500 milioni per l'esercizio 1966, di cui lire 200 milioni destinati all'ammortamento dei mutui accesi dai Consorzi di bonifica, fino all'ammontare delle rate per le quali e' stato concesso lo sgravio. Le annualita' occorrenti per l'ammortamento dei mutui di cui al precedente comma saranno stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro a partire dall'anno 1966 e fino al 1995.
Testo in vigore dal 11 dicembre 1965 al 22 dicembre 2008
