Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 25 gennaio 1968 al 22 dicembre 2008. 390 parole tolte, 20 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: Per l'attuazione delle iniziative e degli interventi sottoindicati e' autorizzata la spesa complessiva di lire 30 miliardi, di cui lire 16 miliardi per l'anno finanziario 1967 e lire 14 miliardi per l'anno finanziario 1968, cosi' ripartita:
tolto: a) lire 4.000 milioni, di cui lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1967 e lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1968, per la concessione di anticipazioni agli istituti di credito agrario di miglioramento per gli scopi di cui all'articolo 2 della legge 25 luglio 1952, n. 991;
tolto: b) lire 12.800 milioni, di cui lire 6.800 milioni per l'anno finanziario 1967 e lire 6.000 milioni per l'anno finanziario 1968, per la concessione dei contributi per opere di miglioramento fondiario di cui all'articolo 3 della citata legge;
tolto: c) lire 550 milioni di cui lire 250 milioni per l'anno finanziario 1967 e lire 300 milioni per l'anno finanziario 1968, per la concessione degli studi di cui all'articolo 5 della citata legge;
tolto: d) lire 7.000 milioni, di cui lire 4.000 milioni per l'anno finanziario 1967 e lire 3.000 milioni per l'anno finanziario 1968, per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica montana di cui all'articolo 19 della citata legge, limitatamente a quelle previste dall'articolo 2, lettere b), d), e), f), g) ed h) del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e delle opere previste dalla lettera e) dell'articolo 24 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;
tolto: e) lire 2.000 milioni, di cui 1.000 milioni per l'anno finanziario 1967 e lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1968, da assegnare all'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per gli scopi di cui agli articoli 6 e 7 della legge 25 luglio 1952, n. 991, nonche' all'articolo 2 della legge 18 agosto 1962, n. 1360;
tolto: f) lire 3.250 milioni, di cui lire 1.700 milioni per l'anno finanziario 1967 e lire 1.550 milioni per l'anno finanziario 1968, per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica montana di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 991, limitatamente a quelle previste dall'articolo 2, lettere a) e c) del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;
tolto: g) lire 400 milioni, di cui lire 250 milioni per l'anno finanziario 1967 e lire 150 milioni per l'anno finanziario 1968, per le spese di carattere generale derivanti dalla applicazione della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-01-18;13~art1 · fonte del testo