Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 gennaio 1968 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Per l'attuazione delle iniziative e degli interventi sottoindicati e' autorizzata la spesa complessiva di lire 30 miliardi, di cui lire 16 miliardi per l'anno finanziario 1967 e lire 14 miliardi per l'anno finanziario 1968, cosi' ripartita:
- a)lire 4.000 milioni, di cui lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1967 e lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1968, per la concessione di anticipazioni agli istituti di credito agrario di miglioramento per gli scopi di cui all'articolo 2 della legge 25 luglio 1952, n. 991;
- b)lire 12.800 milioni, di cui lire 6.800 milioni per l'anno finanziario 1967 e lire 6.000 milioni per l'anno finanziario 1968, per la concessione dei contributi per opere di miglioramento fondiario di cui all'articolo 3 della citata legge;
- c)lire 550 milioni di cui lire 250 milioni per l'anno finanziario 1967 e lire 300 milioni per l'anno finanziario 1968, per la concessione degli studi di cui all'articolo 5 della citata legge;
- d)lire 7.000 milioni, di cui lire 4.000 milioni per l'anno finanziario 1967 e lire 3.000 milioni per l'anno finanziario 1968, per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica montana di cui all'articolo 19 della citata legge, limitatamente a quelle previste dall'articolo 2, lettere b), d), e), f), g) ed h) del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e delle opere previste dalla lettera e) dell'articolo 24 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;
- e)lire 2.000 milioni, di cui 1.000 milioni per l'anno finanziario 1967 e lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1968, da assegnare all'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per gli scopi di cui agli articoli 6 e 7 della legge 25 luglio 1952, n. 991, nonche' all'articolo 2 della legge 18 agosto 1962, n. 1360;
- f)lire 3.250 milioni, di cui lire 1.700 milioni per l'anno finanziario 1967 e lire 1.550 milioni per l'anno finanziario 1968, per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica montana di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 991, limitatamente a quelle previste dall'articolo 2, lettere a) e c) del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;
- g)lire 400 milioni, di cui lire 250 milioni per l'anno finanziario 1967 e lire 150 milioni per l'anno finanziario 1968, per le spese di carattere generale derivanti dalla applicazione della presente legge.
Testo in vigore dal 25 gennaio 1968 al 22 dicembre 2008
