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Ai fini della presente legge, sono poste a totale carico dello Stato, oltre le opere gia' previste dalla legge 25 luglio 1952, n. 991, quelle indicate dall'articolo 21 - primo comma - e dall'articolo 24 - primo comma, lettere a), b) e d) - della legge 27 ottobre 1966, n. 910. Per le altre opere di bonifica e di bonifica montana di competenza statale le aliquote a carico dello Stato sono quelle stabilite dall'ultimo comma dell'articolo 21 della citata legge n. 910.
Testo in vigore dal 25 gennaio 1968 al 22 dicembre 2008
